La delibera richiama il documento per la consultazione 614/2016/R/eel che autorizza il gestore di rete a comunicare la mancanza della realizzazione delle verifiche sugli SPI al GSE che sospenderà l’erogazione degli incentivi e le convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato. Inoltre, il gestore di rete può sospendere la connessione dopo preavviso di due mesi; tale sospensione rimarrà attiva fino alla comunicazione da parte del produttore dell’avvenuta effettuazione della verifica.
Nel dettaglio (nuova deliberazione 786/2016/R/EEL)
‘...
L’importanza dell’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligatorietà e l’uniformazione di tali verifiche periodiche quindi completano il percorso avviato con la deliberazione 84/2012/R/eel.
Infine, il medesimo documento per la consultazione 614/2016/R/eel ha previsto, tra l’altro, che:
- i gestori di rete, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, segnalino a tutti i soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet ovvero attraverso il portale informatico, l’entrata in vigore della medesima deliberazione e le relative disposizioni;
- qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, fino alla comunicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica;
- rimanga ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all’avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l’eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata dai gestori di rete solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi di tempo, a decorrere dal preavviso, per l’effettuazione delle verifiche;
…”